Lo Statuto

Statuto del Comitato “No Voto No Tax – Proprietari seconde case”


Art. 1. Denominazione e Sede

E’ costituito il Comitato Civico “No Voto No Tax” (di seguito semplicemente “il Comitato”).
La sede del Comitato è stabilita presso il domicilio del portavoce. Il trasferimento della sede non comporta una modifica dello Statuto.

Il Comitato non ha scopo di lucro, è apartitico e impronta le sue regole di funzionamento interno al metodo democratico e partecipativo, nel rispetto delle Leggi e della Costituzione italiane.

Art. 2. Scopo e attività

Il comitato ha come finalità:

  • raccogliere e condividere informazioni relative alle regole, agli obblighi ed ai trattamenti in essere nei vari comuni italiani nei confronti della categoria di cittadini proprietari di immobili, ma “non residenti” in quegli stessi comuni;
  • organizzare e rappresentare i proprietari di immobili in comuni diversi da quelli di residenza anagrafica, nei quali tali cittadini non possono partecipare alle elezioni locali, in tutte le sedi in cui vengano definite imposizioni tariffarie o fiscali specifiche per la tipologia di persone o immobili “non residenti”;
  • raccogliere e segnalare situazioni anomale riguardanti la categoria di cittadini “non residenti”, che riguardino sia l’imposizione fiscale e tariffaria dei servizi usufruiti, sia la valutazione della qualità e dell’efficienza di tali servizi, spesso percepita in maniera comparativamente diversa da chi non risiede continuativamente in un certo territorio;
  • promuovere campagne di informazione, sia a livello locale che nazionale, per far conoscere gli scopi del Comitato e i trattamenti fiscali o tariffari a cui sono soggetti i cittadini “non residenti”, spesso non improntati alla ricerca dell’equità e del bene comune.
Il Comitato intende perseguire i propri scopi nei seguenti modi e mediante le seguenti attività:

  • promuovere ogni iniziativa utile e necessaria a perseguire le finalità che si è assegnato, agendo attraverso campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli Organi Istituzionali che abbiano il potere, diretto o indiretto, di decidere regole, imposte o tariffe espressamente dedicate ai possessori di immobili in comuni che non siano di residenza;
  • svolgere e organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi e/o associazioni, assemblee, incontri, manifestazioni e conferenze inerenti lo scopo sociale;
  • avanzare istanze, petizioni e proposte, anche con il coinvolgimento della cittadinanza tutta, presso i competenti livelli decisionali e amministrativi, per favorire decisioni e delibere che migliorino l’equità e l’uguaglianza tra cittadini, a prescindere dalla loro residenza;
  • utilizzare per il raggiungimento dei fini del comitato, gli strumenti ritenuti di volta in volta necessari e più idonei.

Art. 3. Organi di Rappresentanza
Sono organi del Comitato: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Portavoce. Tutte le cariche nell’ambito degli organi interni del Comitato sono svolte per semplice volontariato e in spirito di servizio e non danno luogo ad alcun compenso di natura materiale o immateriale.

Art. 4. Soci
Il numero dei soci è illimitato. Sono soci del comitato i sottoscrittori del presente atto e tutte le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta e che condividono gli scopi del Comitato e si impegnano, ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.
L’adesione al comitato si perfeziona attraverso l’invio di una richiesta di adesione al Consiglio Direttivo del Comitato e con il successivo pagamento della quota associativa. Tale richiesta può essere avanzata anche via internet, compilando ed inviando l’apposita scheda pubblicata sul sito web del Comitato.
Lo stato di socio si perde per recesso o per esclusione. In qualsiasi momento ogni aderente può recedere dal comitato dandone comunicazione scritta (anche via mail) senza particolari formalità. L’esclusione di un socio deve essere deliberata dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per:

  • Comportamento contrastante con gli scopi del comitato;
  • Persistenti violazioni degli obblighi statutari
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 5. Diritti dei Soci
Con riferimento all’attività del Comitato ed alle modalità di realizzazione delle stesse (rif. Art.2), i soci hanno diritto all’informazione ed alla partecipazione, con metodo democratico, attraverso assemblee o, per esigenze pratiche, anche mediante scambio di messaggi di posta elettronica o partecipando a riunioni “virtuali” via Skype e ad essere informati sull’andamento delle iniziative stesse e dei lavori del Consiglio Direttivo.

Art. 6. Doveri dei Soci
I soci si impegnano a tenere un comportamento verso gli altri aderenti al comitato e verso i terzi improntato al rispetto, alla correttezza, alla trasparenza e all’assoluta buona fede.

Art. 7. Assemblea
L’Assemblea dei Soci è sovrana; essa è costituita dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo (per la parte di sua competenza – vedi art. 8), definendone preventivamente il numero di membri, elegge il Portavoce, approva il bilancio consuntivo e preventivo e le linee guida che il Consiglio Direttivo attuerà durante l’anno sociale, approva le modifiche del presente statuto, delibera la scioglimento del Comitato.
Essa è convocata dal Portavoce con lettera o e-mail spedita ai soci, almeno otto giorni prima dell’adunanza, all’indirizzo indicato dal socio all’atto della sottoscrizione o dell’adesione. Può essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto dei soci, rivolgendosi al Portavoce, che è obbligato a convocarla entro un mese.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l’organo di rappresentanza lo ritenga opportuno ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
L’Assemblea si esprime per voto palese ad esclusione dell’elezione degli organi di rappresentanza che si svolgono a scrutinio segreto. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo per le modifiche statutarie e lo scioglimento del Comitato, per cui è necessaria la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 8. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 membri, ad un massimo di 16. La metà di tali membri è eletta tra i soci dall’Assemblea, a maggioranza ordinaria. L’altra metà dei membri viene scelta mediante sorteggio tra i soci. In caso di non accettazione, il socio estratto a sorte viene sostituito con un nuovo sorteggio. Il Portavoce fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo esegue e realizza le iniziative e le linee guida deliberate dall’Assemblea, fissa la quota associativa e coordina ed indirizza l’attività del Comitato anche mediante l’affidamento di incarichi particolari funzionali all’attività stessa, predispone il bilancio preventivo e consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti. La durata delle cariche è annuale e ripetibile.
La quota sociale da versare annualmente da parte di ciascun socio è pari a 5.00 Euro.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno.

Art. 9. Portavoce
Il Portavoce è il legale rappresentante del Comitato, è eletto annualmente dall’Assemblea dei Soci, presiede i lavori del Comitato Direttivo e sottoscrive lettere, istanze e petizioni inviate agli interlocutori di ogni tipo.

Art. 10. Contributi
I contributi dei soci sono costituiti dalla quota associativa e da eventuali altri fondi versati dai Soci per sostenere eventuali spese del Comitato, necessarie per la realizzazione degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Tesoriere, con il compito di rendicontare e gestire entrate ed uscite del Comitato.

Art. 11. Scioglimento del Comitato e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento del Comitato può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci. Deve essere deliberato dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto. All’atto dello scioglimento è fatto obbligo al Comitato di devolvere l’eventuale patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. E’ espressamente esclusa la suddivisione, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, del patrimonio residuo tra i soci.



Milano, 29 Novembre 2014